D.L. 8 APRILE 2020 N. 23 – SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
L’art. 24 del D.L. 23/2020 sospende per il periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti dalla normativa sull’imposta di registro relativi all’acquisto della prima casa e al godimento del relativo credito di imposta.
I termini in questione sono: 18 mesi, decorrenti dall’acquisto, per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile; 1 anno, sempre decorrente dall’acquisto, per alienare il precedente immobile già acquistato col beneficio prima casa; 1 anno, decorrente dalla vendita, per godere del credito di imposta in sede di acquisto della nuova prima casa.
Tutti questi termini sono sospesi: pertanto a partire dal 1 gennaio 2021 ricominciano a decorrere per il periodo residuo. Ad esempio, il cittadino che ha acquistato la prima casa il 23 gennaio con obbligo di spostare la residenza entro 18 mesi, al termine del periodo di sospensione avrà ancora 17 mesi di tempo per trasferirsi.
La sospensione operata dall’art. 24 D.L. 23/2020 non riguarda invece i termini relativi alle agevolazioni prima casa per i mutui, che pertanto continuano a decorrere in base alle norme ordinarie. Pertanto per godere della detrazione fiscale degli interessi passivi resta necessario che il mutuo sia stipulato entro un anno dalla compravendita e che, sempre entro un anno dall’acquisto, l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Notai Lombardo